Legge 7 maggio 2009, n. 46
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2009
Art. 1.
1. All’articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Gli elettori affetti da gravissime
infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi
di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,
sono ammessi al voto nelle predette dimore»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Gli elettori di cui al comma 1
devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione
in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso
l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo
completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;
c) dopo il comma
3 è inserito il seguente:
«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità,
nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al
comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità
di cui al comma 1 l’azienda sanitaria locale dispone la sospensione
dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato
rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;
d) al comma 4, dopo
le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «,
lettera b),»;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Ove necessario, la commissione
elettorale circondariale, su proposta dell’Ufficiale elettorale, può,
con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi
al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso
l’ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni
dei suddetti elettori»;
f) la rubrica è
sostituita dalla seguente:
«Voto domiciliare per elettori affetti da
infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione».
Art. 2.
1. L’articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 – 1. Per gli uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di cento letti o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro».
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.