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Elezioni Europee 2009

Esercizio del diritto di voto per elettori non deambulanti

Servizi di Trasporto Speciale

Voto delle persone non deambulanti:

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una certificazione medica attestante l'impedimento, rilasciata dal Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell'A.U.S.L. n.7 di Ragusa sito in via Ibla, 34. Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione risulti l'impossibilita' o la capacita' gravemente ridotta di deambulazione. Poichè l'attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente.

Il servizio di certificazione viene erogato nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, nei normali orari dell'ufficio di medicina legale, mentre nei giorni di votazione secondo appositi orari predisposti, di concerto con il Comune, dalla direzione dell'AUSL n. 7 di Ragusa. Gli orari e le giornate di apertura del Servizio di medicina legale, come sotto specificati, sono pubblicizzati dal Comune a mezzo manifesti murali.
L'Ufficio di Medicina Legale di Ragusa sito in Via Ibla, 34 osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

  • sabato 6 giugno 2009 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
  • domenica 7 giugno 2009 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 / dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Poichè la documentazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente.
Si fà presente che la certificazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi.

Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per le elezioni comunali l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune nelle cui liste è iscritto (art. 1, comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

Per le elezioni provinciali o circoscrizionali, invece, la sezione scelta per la votazione nell'ambito territoriale comunale dovrà appartenere allo stesso collegio uninominale provinciale o alla medesima circoscrizione nella quale è compresa la sezione nelle cui liste è iscritto l'elettore (art. 1, comma 2, della citata legge n. 15/1991).

Servizio di trasporto (Cittadini disabili o fisicamente impediti)

Al fine di agevolare l'esercizio di voto per le persone disabili o con ridotta capacità motoria, l'Amministrazione comunale predisporra' un servizio di trasporto gratuito ai seggi.
Per raggiungere le sedi elettorali suddette, gli elettori portatori di handicap, potranno usufruire di un normale mezzo di trasporto telefonando ai seguenti numeri telefonici: 0932.676254 - 349.8212139.

Normativa di riferimento:

- legge 15.01.91 n. 15(*) art. 1
- legge 05.02.92 n. 104 (**) art. 29

Voto assistito:

Gli elettori affetti da gravi infermita' tali da non consentire l'autonoma espressione del diritto di voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall'Azienda U.S.L.

L'elettore affetto da grave infermità ha la possibilità di richiedere al comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando così di chiedere le certificazioni mediche ad ogni tornata elettorale.

Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell'elettore e viene apposto dall'Ufficio Elettorale del Comune di Ragusa, su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'Azienda U.S.L. n. 7 di Ragusa, attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Le certificazioni mediche rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.

Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente, è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'INPS (in precedenza Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19) o in alternativa il libretto rilasciato dalle Associazioni nazionali ciechi : A.N.P.V. (associazione Nazionale Privi della Vista) U.I.C. (Unione Italiana Ciechi).
Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l'istanza per ottenere l'apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale, può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato, purchè in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di indentità dell'interessato e, ovviamente della tessera elettorale originale dell'interessato.

Normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 art. 55
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, art. 41
- Legge 5 febbraio 2003, n. 17 art. 1

Voto domiciliare:

Le disposizioni relative al voto domiciliare si applicano si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle province e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, le seguenti disposizioni si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La procedura è riservata agli elettori affetti da gravi infermita', tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, cioè elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità (legge 7 maggio 2009 n.46).

L'elettore interessato deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
In occasione delle Consultazioni Europee il termine entro cui presentare istanza è giorno 18 maggio 2009.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare oltre la volotnà di esprimere il voto a domicilio, il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di:
- copia della tessera elettorale
- certificazione sanitaria, non anteriore al 45º giorno antecedente la voltazione, rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale.

La superiore certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto domiciliare delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.1 della legge 46/2009.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
Il voto verra' raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.

Qualora gli ammessi al voto domiciliare indichino quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicheranno al sindaco di ciascuno dei comuni interessati i nominativi degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Riferimenti normativi:

- legge 15.01.91 n. 15 art. 1

- legge 5.02.92 n. 104 art. 29

- legge 5.02.2003 n. 17 art. 1

- Legge 22/2006

- legge 7.5.2009 n. 46

- Decreto legge n. 3 del 27 gennaio 2009 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie".

Edifici scolastici privi di barriere architettoniche

Istituto F.Crispi Via V.E.Orlando Sez.1 (Centro)
Edificio Scolastico P.zza G.B.Marini Sez.2 (Ibla)
Istituto Pascoli C.da S.Giacomo Sez.3 (S.Giacomo)
Edificio Scolastico Via Portovenere Sez.4 (Marina di Ragusa)
Edificio Scolastico Via Monte Cervino Sez.48 (Sud)
Edificio Scolastico Via Stesicoro Sez.61 (Sud)
Istituto Quasimodo Via E.Fieramosca Sez.34 (Ovest)
Edificio Scolastico Via Pio La Torre Sez.40 (Ovest)
Edificio Scolastico Via De Nicola Sez.6 (Ovest)
Edificio Scolastico Via U.Giardino Sez.59 (Sud)
Edificio Scolastico Via Berlinguer Sez.68 (Sud)

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