Elezioni Politiche 2018
Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni possono organizzare in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale), ai sensi della normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, possono essere ammessi al voto domiciliare.
L'elettore interessato deve far pervenire, entro il 12 febbraio, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale Vedi allegato .
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