Referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre 2020
Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Le disposizioni relative al voto domiciliare in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 sono disciplinate da normativa statale, previste dall'art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap
L'elettore interessato deve far pervenire, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.
In occasione del Referendum del 20 e 21 settembre 2020 la domanda, vedi "allegati", deve essere presentata al Comune entro lunedì 31 agosto 2020 (ventesimo giorno antecedente la votazione)
La domanda di ammissione al voto domiciliare - da redigere in carta libera - deve indicare oltre la volontà di esprimere il voto a domicilio, il completo indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore
dimora e possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di:
- copia della tessera elettorale
- certificazione sanitaria, non anteriore al 45º giorno antecedente la votazione, (6 agosto 2020) rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'ASP.
La superiore certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore richiedente l'ammissione al voto
domiciliare delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art.1 della legge 46/2009.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. Il voto verra' raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell'elettore, con l'assistenza di uno scrutatore e del segretario.
Qualora gli ammessi al voto domiciliare indichino quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune del territorio nazionale, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, comunicheranno al sindaco di ciascuno dei comuni interessati i nominativi degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e
cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.
Vedi allegato
(formato odt), (formato pdf) .
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