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Elezioni Regionali 2006

Come si vota

Per poter votare è necessario presentarsi al proprio seggio di appartenenza con un documento d'identità e la tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune di residenza.

Si vota domenica 28 maggio 2006 dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
Contestualità dell'elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale (art. 1 Legge Regionale Sicilia 20/03/1951 n. 29 - testo aggiornato dalla Legge Regionale n. 7/2005)

Il Presidente della Regione siciliana è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

La votazione per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea regionale avviene su un'unica scheda.

Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale.

Modalità di esercizio del diritto di voto (art. 3 Legge Regionale Sicilia 20/03/1951 n. 29 - testo aggiornato dalla Legge Regionale n. 7/2005)

L'esercizio del voto è un dovere civico.

L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale.

Nell'ambito della lista provinciale prescelta, l'elettore può esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposita riga, a questo scopo riportata nella scheda di votazione, il cognome, ovvero il cognome e nome, di uno dei candidati compresi nella lista medesima. Il voto per la lista regionale si esprime tracciando un segno sul cognome e nome del capolista, riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno della lista regionale prescelta. Qualora l'elettore segni sia il cognome e nome del capolista, sia il relativo contrassegno della lista regionale, il voto si intende validamente espresso. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra loro. In questo caso entrambi i voti si intendono validamente espressi.

Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto riferite a più liste regionali o che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Caratteristiche della scheda di votazione

(art. 3 Bis Legge Regionale Sicilia 20/03/1951 n. 29 - testo aggiornato dalla Legge Regionale n. 7/2005)

La scheda di votazione è suddivisa in quattro parti:

- la prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso entro un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale. All'interno di ogni rettangolo il contrassegno di lista è affiancato, alla sua destra, da una riga riservata all'eventuale indicazione di una preferenza per un candidato;

- la seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli, al centro di ciascuno dei quali sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. Quando la lista regionale è espressione di una coalizione fra più gruppi di liste provinciali il contrassegno può consistere in un simbolo unico, oppure in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi che si sono coalizzati riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il predetto gruppo di liste provinciali;

- la terza e la quarta parte della scheda elettorale hanno le stesse caratteristiche, rispettivamente, della prima e della seconda.

In caso di necessità, la scheda elettorale può essere ampliata, introducendo le parti quinta e sesta, ed eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse. Quando più gruppi di liste provinciali risultino collegati con una stessa lista regionale, tutti i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste provinciali coalizzate sono riportati nella prima, ovvero nella terza parte della scheda, verticalmente uno di seguito all'altro, mentre nella seconda ovvero nella quarta parte della scheda, sono affiancati da un unico più ampio rettangolo in cui sono riportati, in evidenza, a caratteri di stampa, il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata e accanto, a destra del cognome e nome del capolista, il contrassegno della medesima lista regionale. La collocazione progressiva nella scheda di votazione dei più ampi rettangoli riferiti ai capolista delle liste regionali con i relativi contrassegni, viene definita dall'Ufficio centrale regionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste. Parimenti, la successione in cui nelle corrispondenti prima, ovvero terza parte della scheda elettorale sono riportati, verticalmente uno di seguito all'altro, i contrassegni delle liste provinciali collegate alle predette liste regionali, viene definita, per ciascun collegio, dal competente Ufficio centrale circoscrizionale mediante sorteggio, alla presenza dei delegati delle liste.


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