Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
A partire dal 1° GENNAIO 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia
Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare
certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure
richiedere al cittadino di autocertificarle.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Chi può fare l'autocertificazione
I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso
di soggiorno e solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione.
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese
da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un
pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Quali certificati sostituisce
I certificati che possono essere sostituiti sono quelli relativi ai seguenti stati, qualità personali e fatti:
data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato libero, coniugato o vedovo,
stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, iscrizione in
albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami
sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria,
stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante
di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Importante: L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile inoltre
usarla per i certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e per i certificati di marchi e brevetti.
Modulistica
- Dichiarazione resa dall'interessato (Art.46 DPR 28/12/2000 N.445)
- Dichiarazione resa dal genitore o dal tutore (Art.5 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)
- Dichiarazione resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo (Art.4 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)
- Dichiarazione resa da chi non sa o no può firmare (Art.4 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)
Dove
Ufficio Anagrafe
Ubicazione: C.so Italia, 72
Tel.: 0932.676207 - 676208 - 676342
Fax: ---
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Note
Normativa di riferimento: Legge n. 183/2011— Legge di stabilità
DPR 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
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