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Scelta di gestione del servizio idrico
Documento del 14/07/2011
COMUNICATO N. 403
SCELTA DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO
Il TAR Catania ha rigettato la richiesta di ingenti danni dell'Acoset Spa
IL TAR Catania ha rigettato la domanda di ingenti danni dell'Acoset per la revoca dalla scelta di gestione del servizio idrico.
A renderlo noto è l'Avv. Angelo Frediani, già dirigente del settore avvocatura del Comune ed in pensione dal 1° luglio scorso.
Con sentenza n. 1809 del 13 luglio 2011 infatti, il TAR Catania sez. III ha definito il ricorso proposto dalla Acoset spa nei confronti dell'ATO idrico di Ragusa e dei comuni della Provincia avverso l'annullamento delle procedura selettiva per la scelta del socio di minoranza di una costituenda società mista per la gestione del servizio idrico provinciale.
L'ACOSET spa era risultata aggiudicataria provvisoria della selezione; peraltro la conferenza dei sindaci ha annullato la procedura perché in contrasto con la giurisprudenza all'epoca vigente e contestualmente ha esercitato una scelta di gestione del servizio diversa dalla società mista. La stessa società infatti ha agito in giudizio chiedendo l'esecuzione in forma specifica del contratto di società ed ha chiesto ingenti danni .
IL TAR Catania ha rigettato la domanda ritenendo che la scelta di diversa gestione del servizio, rispetto ad una aggiudicazione provvisoria di carattere interinale (e per la quale nessun vincolo era ancora sorto ), rientrava nel potere discrezionale della P.A. , assolutamente insindacabile. Allo stato del procedimento poteva configurarsi soltanto una responsabilità precontrattuale qualora fosse emerso che gli enti pubblici avevano agito in violazione del dovere di lealtà nelle trattative; tale responsabilità però era esclusa da una clausola contrattuale, non impugnata, che consentiva alle amministrazione di essere libere nelle scelta di contrarre o meno che la ricorrente aveva accettato partecipando alla gara. Pertanto essa aveva assunto il rischio di tale evenienza a fronte degli sperati vantaggi economici e curriculari che avrebbe tratto ove si fosse resa aggiudicataria del servizio.
Ragusa 14/07/11
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