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Individuazione aree di edilizia economica e popolare
Documento del 22/07/2011
COMUNICATO N. 427
INDIVIDUAZIONE AREE DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
IL TAR CATANIA DICHIARA INAMMISSIBILE UN RICORSO PRESENTATO
DA ITALIA NOSTRA
Con sentenza n 1881 del 20 luglio 2011 il TAR Catania, sezione III, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'associazione ambientalista “Italia Nostra” per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comune di Ragusa n. 30 del 30 gennaio 2007 e n 22 del 14 giugno 2007 di approvazione di una variante al piano regolatore riguardante una rilevante estensione territoriale di terreno agricolo a ridosso dell'abitato da destinare ad aree di edilizia economica e popolare, nonché di diversi atti di assegnazione di aree e cooperative edilizie nell'ambito dell'area individuata dalla variante.
A renderlo noto è l'Avv. Angelo Frediani, già dirigente del settore Avvocatura del Comune che aggiunge: “In accoglimento delle tesi difensive del Comune di Ragusa, sostenute a mio mezzo, il Giudice amministrativo ha ritenuto che le associazioni ambientaliste non hanno legittimazione a ricorrere laddove vengano formulati motivi di censura attinenti a valutazioni urbanistiche, anche aventi effetti indiretti sull'ambiente. Nella specie, infatti l'associazione aveva impugnato le delibera comunali soltanto per presunte violazioni di norme urbanistiche, sollevando generiche considerazioni di pregiudizio ambientale”.
Ragusa 22/07/11
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