Inizio Pagina

Stampa questa pagina

Turno di ballottaggio 2013

Istituzione seggio volante

La casa di cura interessata ad istituire un seggio volante deve fare pervenire all’Ufficio Elettorale apposita richiesta, come modello allegato, corredata da una dichiarazione (anche collettiva), come da modello (Allegato A) attestante la volontà dei degenti di esprimere il voto nel luogo di cura predetto.
Tale dichiarazione deve recare in calce l’attestazione del Responsabile della Struttura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto.

Affinchè i degenti possano votare è necessario siano iscritti nelle liste elettorali di questo Comune e siano in possesso della tessera elettorale (che eventualmente può essere richiesta a questo ufficio compilando il modulo allegato B).
Sarà compito di questo ufficio verificare l’idoneità della stanza da destinare alla raccolta del voto. Si evidenzia infine che presso il seggio volante non potrà votare il personale dell’Istituto anche se residente presso l’Istituto stesso.

Nel caso in cui l’elettore necessiti di un accompagnatore e nella tessera elettorale non sia già inserita l’annotazione del diritto di voto assistito, lo stesso dovrà essere munito di apposito certificato medico, rilasciato solo dagli ufficiali medici a ciò designati dalle aziende sanitarie; ( vedi comunicato stampa ASP)
I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore e ciò ai sensi dell’articolo 41, commi 7 e 8 del D.P.R. 570/1960.
Tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso.
I superiori certificati sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 41, comma 9, del D.P.R. 570/1960).
L’articolo 41, comma 2, del D.P.R. 570/1960 individua come accompagnatore un familiare o, in mancanza, altro elettore scelto liberamente dall’interessato, purché si tratti in ogni caso di elettore di un comune della Repubblica.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta nel corso della medesima elezione. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Modulistica


Aggiungi questo link su:

  • Segnala via e-mail
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su OKNOtizie
  • Condividi su del.icio.us
  • Condividi su digg.com
  • Condividi su Yahoo
  • Condividi su Technorati
  • Condividi su Badzu
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Windows Live
  • Condividi su MySpace
Torna a inizio pagina