Elezioni Politiche - Regionali 2008
Tessera elettorale
A partire dalle elezioni politiche del 2001 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.
è un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni
elezione o referendum. La tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti
di viaggio in occasione delle votazioni.
Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale
che è già in suo possesso e un documento di identità.
Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.
La tessera elettorale verrà consegnata all'indirizzo di residenza soltanto a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età dopo le elezioni politiche del maggio 2001 e a coloro che sono immigrati da un altro comune dopo questa data.
La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell'avvenuta consegna del documento dovrà essere
rilasciata ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene
rilasciato un avviso che lo invita a recarsi presso l'ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.
Gli elettori residenti all'estero, che non l'abbiano già fatto, potranno ritirare la tessera presso il Comune di
residenza appena tornano in Italia, o al più tardi, in occasione della prima consultazione utile.
Cosa fare in caso di smarrimento, furto, deterioramento della tessera
In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del Comune rilascia la titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito
registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto
dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore
19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
è possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all'ufficio elettorale comunale
muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della
tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti
in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche
dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del
presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei
votanti.
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