Elezioni Politiche - Regionali 2008
Domande e risposte
Domande e risposte sulla legge elettorale ( n. 270 del 21 dicembre 2005).
D: Cosa prevede la legge elettorale?
R: Sono aboliti i collegi uninominali, i partiti possono aggregarsi in coalizioni o presentarsi singolarmente (e "apparentarsi" alle coalizioni mediante reciproche dichiarazioni di collegamento). Per essere rappresentati alla Camera, le coalizioni devono ottenere almeno il 10% dei voti, i partiti facenti parte delle coalizioni almeno il 2%, i partiti che si sono presentati singolarmente almeno il 4%. Per entrare al Senato servono percentuali più elevate: 20% per la coalizione, 3% per ogni singolo partito facente parte della coalizione, 8% per i partiti non coalizzati.
D: Come avviene l'attribuzione dei seggi al Senato?
R: Mentre i deputati sono eletti sulla base di circoscrizioni nazionali, i senatori sono eletti su base regionale. La rappresentatività regionale del Senato è garantita dall'introduzione di un premio di maggioranza su base regionale. In pratica la coalizione che ottiene la percentuale più alta per ciascuna regione avrà diritto al 55% dei seggi assegnati a quella regione. Diverse sono poi, come si è già detto, le soglie di sbarramento (cioè la percentuale che ciascuna coalizione o partito deve ottenere per concorrere alla ripartizione dei seggi).
D: è possibile l'indicazione del candidato nella lista elettorale?
R: No. Nella scheda elettorale ci sono solo i simboli dei partiti politici e l'elettore puo' esclusivamente esprimere la preferenza in favore del partito politico singolo o aggregato in coalizione e non in favore delle singole persone. L'elenco dei candidati è presente esclusivamente nella lista predefinita presentata presso i competenti uffici elettorali da ciascun partito politico.
D: La frammentazione dei partiti non impedisce la governabilità del Paese?
R: Per evitare questo pericolo e assicurare una maggioranza stabile al Paese, alla coalizione vincente che non li avesse ottenuti, viene assegnato un premio di maggioranza ( come avveniva nel sistema maggioritario) pari a 340 seggi sui 630 della Camera, mentre le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi (i rimanenti seggi vengono assegnati col sistema dei resti).
D: Si tratta di un sistema elettorale proporzionale "puro"?
R: Non è un sistema proporzionale puro, perchè prevede un premio di maggioranza alla coalizione (teoricamente anche al singolo partito politico) che otterrà la percentuale di voti più elevata.
D: è consentita l'indicazione del premier?
R: No. La nomina del premier è prerogativa riservata dall' art. 92 della Costituzione al Presidente della Repubblica. Le coalizioni (e i partiti che si presenteranno singolarmente) dovranno invece depositare presso gli uffici elettorali competenti il proprio programma con l'indicazione della persona designata come "unico capo della coalizione".
D: Le minoranze linguistiche ricevono una qualche forma di tutela?
R: Sì. Nelle Regioni a statuto speciale le minoranze linguistiche coalizzate o meno partecipano alla ripartizione dei seggi superando la soglia di sbarramento del 20%.
D: Che cosa prevedeva la vecchia legge elettorale?
R: L'assegnazione dei seggi avveniva sulla base di collegi uninominali nella misura del 75% (in sostanza risultava eletto il candidato che nel singolo collegio elettorale aveva riportato la percentuale di voti più elevata). Il rimanente 25% dei seggi veniva assegnato alla Camera sulla base dei voti ottenuti da ciascun partito secondo il "sistema proporzionale", con uno sbarramento del 4% a livello nazionale (la ripartizione dei seggi residui avveniva cioè esclusivamente tra i partiti politici che superavano la soglia del 4% dei voti su base nazionale). Al Senato la quota proporzionale veniva ripartita con il c.d. sistema dei perdenti "migliori".
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