Elezioni Regionali 2017
Voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale), ai sensi della normativa di cui all'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, possono essere ammessi al voto domiciliare.
L'elettore interessato deve far pervenire, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione (fino a lunedì 16 ottobre 2017), al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale Vedi allegato .
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