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Conto annuale - Rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165

Articolo 58 - Finalità

  • Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
  • Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione [1] di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  • Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio. Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

  • alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d.lgs n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso d.lgs 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
  • al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
  • all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali;
  • all’ISTAT di predisporrele statistiche sul pubblico impiego;
  • ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
  • al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego
  • al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal dlgs 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali
  • al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.

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